1. L'articolo 1117 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 1117. - (Parti  comuni  dell'edificio).  -  Sono  oggetto  di
proprieta' comune dei proprietari delle  singole  unita'  immobiliari
dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non
risulta il contrario dal titolo: 
    1) tutte le parti dell'edificio necessarie.....

Leggi qui